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Uno statuto comunitario per la Valtellina

SEZIONE 4

Uno statuto comunitario per la "Valtellina" la rezia italica nel XXi secolo

statuto

a cura di Alberto Quadrio Curzio, Guido Merzoni e Roberto Zoboli

 

TITOLO III

PROCEDURE ATTUATIVE

 

ART. 11

Soggetti promotori ed associati

Sono Soggetti promotori dello Statuto della Comunità

Società economica Valtellinese

Consorzio "Vivi le Valli"

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Sono Soggetti associati tutte le persone giuridiche di qualsiasi natura pubblica o privata, che condividendo lo Statuto lo sottoscrivono per adesione, impegnandosi alla sua attuazione.
Con apposito Regolamento saranno stabiliti i diritti e doveri dei soggetti promotori e degli associati.

 

ART. 12

Strumenti di monitoraggio

Per favorire la comprensione operativa, l'applicazione e l'adesione allo Statuto comunitario, sono parti integranti dello stesso e degli Strumenti di monitoraggio tesi a coinvolgere anche le competenze di rappresentanti qualificati delle istituzioni, della società civile, degli operatori economici.
Scopo del monitoraggio è quello di valutare le condizioni concrete di alcuni ambiti particolarmente significativi per la vita della Comunità e di misurare il livello di soddisfazione della Comunità nei confronti dei risultati raggiunti.

Il processo di monitoraggio si articola in due fasi:
- analisi dei risultati raggiunti misurati con metodologie univoche e condivise che assicurino attendibilità e confrontabilità dei dati;
- analisi delle pratiche che generano i migliori risultati di gestione.

 

ART. 13

Strumenti attuativi

I Soggetti promotori e associati e, attraverso questi, gli aderenti allo Statuto, nel realizzare i propri obiettivi, assumono il metodo e gli strumenti della leale collaborazione, perseguendo il raccordo fra gli strumenti della programmazione (economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio), mediante la promozione di intese istituzionali, accordi, patti territoriali, contratti d'area, accordi di programma regionali.
L'intesa istituzionale costituisce lo strumento attraverso il quale le diverse amministrazioni stabiliscono obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. le intese si attuano attraverso specifici accodi di programma.
L'accordo di programma è un contratto stipulato tra amministrazione, imprese, consorzi di piccole e medie imprese, e rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione di iniziative atte a generare significative ricadute occupazionali, anche riferibili ad attività di ricerca e di servizio a gestione consortile.
- Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, parti sociali, o altri soggetti pubblici o privati, per definire un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

- Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo.
Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale, che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati.

 

ART. 14

Sinergie territoriali

È compito della Comunità promuovere azioni finalizzate al miglioramento delle relazioni con i sistemi istituzionali, economici e sociali confinanti sia italiani che svizzeri.

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NOTE